La Circolare INAIL sugli infortuni in itinere relativa all’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro si basa su una errata definizione connessa alla necessità di ricorrere ai velocipedi soltanto qualora sia evidente l’assenza di mezzi di trasporto alternativi (“assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto”). Se considerata alla lettera, questa stessa definizione impedirebbe il risarcimento per qualsiasi tipo di incidente in itinere su mezzo privato poiché l’insufficienza dei mezzi pubblici è del tutto soggettiva. Per quanto riguarda la non percorribilità a piedi del tragitto, si presume che questa possa essere applicata soltanto a remote località alpine. Ma cosa stabilisce esattamente l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 che ha introdotto la copertura assicurativa per gli incidenti in itinere? Tratta genericamente la questione poiché il testo riporta “L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.” Ratio vorrebbe che, in un Paese sempre sull’orlo dell’emergenza ambientale per i problemi di inquinamento atmosferico, il mezzo di trasporto privato (autoveicoli e motoveicoli) non dovrebbe mai essere indispensabile mentre il costante utilizzo di un mezzo di trasporto come la bicicletta dovrebbe essere sostenuto e agevolato anche attraverso una diversa interpretazione delle Norme.

“Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta). Un commento alla Circolare INAIL 7/11/2011 prot.60002.07/11/2011.0008476

VILLANI, PAOLA MARIA CHIARA
2012-01-01

Abstract

La Circolare INAIL sugli infortuni in itinere relativa all’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro si basa su una errata definizione connessa alla necessità di ricorrere ai velocipedi soltanto qualora sia evidente l’assenza di mezzi di trasporto alternativi (“assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto”). Se considerata alla lettera, questa stessa definizione impedirebbe il risarcimento per qualsiasi tipo di incidente in itinere su mezzo privato poiché l’insufficienza dei mezzi pubblici è del tutto soggettiva. Per quanto riguarda la non percorribilità a piedi del tragitto, si presume che questa possa essere applicata soltanto a remote località alpine. Ma cosa stabilisce esattamente l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 che ha introdotto la copertura assicurativa per gli incidenti in itinere? Tratta genericamente la questione poiché il testo riporta “L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.” Ratio vorrebbe che, in un Paese sempre sull’orlo dell’emergenza ambientale per i problemi di inquinamento atmosferico, il mezzo di trasporto privato (autoveicoli e motoveicoli) non dovrebbe mai essere indispensabile mentre il costante utilizzo di un mezzo di trasporto come la bicicletta dovrebbe essere sostenuto e agevolato anche attraverso una diversa interpretazione delle Norme.
2012
infortuni; itinere; INAIL; circolari; biciclette; sicurezza; stradale; strade; assicurazioni; risarcimento
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