La normativa italiana di recepimento delle direttive 96/62 e 99/30, che individua le Regioni come il livello di governo responsabile della valutazione dello stato della qualità dell’aria, della predisposizione dei piani di intervento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del controllo che i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione degli interventi previsti dal piano, siano coerenti con gli obiettivi posti dalla normativa di riferimento, non ha previsto alcun meccanismo sanzionatorio specifico nei confronti delle Regioni. Tuttavia, le direttive comunitarie ed il diritto italiano di riferimento (nulla lege sine pena), prevedono entrambe che, in caso di inadempienza, si debbano applicare delle sanzioni: dalla UE verso lo Stato membro, dallo Stato membro verso la Regione inadempiente.
Per l'Italia sanzioni in arrivo
VILLANI, PAOLA MARIA CHIARA
2005-01-01
Abstract
La normativa italiana di recepimento delle direttive 96/62 e 99/30, che individua le Regioni come il livello di governo responsabile della valutazione dello stato della qualità dell’aria, della predisposizione dei piani di intervento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del controllo che i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione degli interventi previsti dal piano, siano coerenti con gli obiettivi posti dalla normativa di riferimento, non ha previsto alcun meccanismo sanzionatorio specifico nei confronti delle Regioni. Tuttavia, le direttive comunitarie ed il diritto italiano di riferimento (nulla lege sine pena), prevedono entrambe che, in caso di inadempienza, si debbano applicare delle sanzioni: dalla UE verso lo Stato membro, dallo Stato membro verso la Regione inadempiente.| File | Dimensione | Formato | |
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