La novità è uno dei requisiti di brevettabilità, oltre ad attività inventiva, applicazione industriale e liceità, valutati dagli esaminatori degli Uffici Brevetti dei vari Paesi, per stabilire se una domanda di brevetto è concedibile oppure no. La novità di un’invenzione viene valutata facendo riferimento a tutto ciò che è già noto (e accessibile) nello stato della tecnica (per esempio articoli scientifici, presentazioni e comunicazioni a convegni, rapporti tecnici pubblicati su Internet, tesi di laurea e di dottorato e brevetti). Non importa che un documento sia stato effettivamente letto (e compreso da un tecnico esperto del settore dell’invenzione) ma solo che sia fruibile da più persone. Il 4° comma dell’art. 46 (CPI) precisa che le precedenti disposizioni non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Quindi, la scoperta di un nuovo uso di una sostanza nota (perché è già stata sintetizzata e caratterizzata ma utilizzata in un differente settore tecnico) ristabilisce la novità di quella specifica sostanza. Questo comma risulta particolarmente importante per tutto ciò che concerne il settore chimico, chimico-farmaceutico. Altri temi trattati sono: - come si valuta il requisito di novità - peculiarità dei brevetti chimici - primo e secondo uso medico - secondo uso non-medico

Il requisito della novità nei brevetti chimici

M. Barbieri
2022-01-01

Abstract

La novità è uno dei requisiti di brevettabilità, oltre ad attività inventiva, applicazione industriale e liceità, valutati dagli esaminatori degli Uffici Brevetti dei vari Paesi, per stabilire se una domanda di brevetto è concedibile oppure no. La novità di un’invenzione viene valutata facendo riferimento a tutto ciò che è già noto (e accessibile) nello stato della tecnica (per esempio articoli scientifici, presentazioni e comunicazioni a convegni, rapporti tecnici pubblicati su Internet, tesi di laurea e di dottorato e brevetti). Non importa che un documento sia stato effettivamente letto (e compreso da un tecnico esperto del settore dell’invenzione) ma solo che sia fruibile da più persone. Il 4° comma dell’art. 46 (CPI) precisa che le precedenti disposizioni non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Quindi, la scoperta di un nuovo uso di una sostanza nota (perché è già stata sintetizzata e caratterizzata ma utilizzata in un differente settore tecnico) ristabilisce la novità di quella specifica sostanza. Questo comma risulta particolarmente importante per tutto ciò che concerne il settore chimico, chimico-farmaceutico. Altri temi trattati sono: - come si valuta il requisito di novità - peculiarità dei brevetti chimici - primo e secondo uso medico - secondo uso non-medico
2022
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