Tutela e valorizzazione sono azioni definite dal Codice dei beni culturali at-traverso le quali lo Stato italiano oggi attua la gestione del patrimonio culturale. Il termine «cultura» ha oggi assunto un significato antropologico, perché ab-braccia non solo le manifestazioni artistiche e le tracce storiche di un popolo e di una civiltà, ma anche manifestazioni con carattere tradizionale e di natura popolare e, per questo, identitarie . La tutela rimanda a un’azione di carattere prescrittivo che affida allo Stato la potestà di esercitare il controllo sugli oggetti riconosciuti come patrimonio cultura-le (così come definito dall’articolo 2 del Codice). La questione del rapporto fra pubblico e privato proposto dalla legge del 2001 , attraverso il procedimento della «cartolarizzazione» del patrimonio immobiliare pubblico, ha acceso dibattiti importanti e ha costretto ad affrontare nuova-mente il tema dell valore dei beni culturali. Il Codice, introducendo e specificando in tempi diversi il concetto e le modalità di valorizzazione, cerca di sancire, come si legge nel punto 3 dell’articolo citato, l’ingresso dei privati nel processo di valorizzazione. Gli anni, solo venti in realtà, che dividono Camillo Boito (1836-1914) da Cor-rado Ricci (1857-1934) vedono evolversi il concetto di restauro del monumento verso un’attività di «valorizzazione» che, se non può essere intesa nel suo attuale significato, così ricco per altro di sfumature, permette di dare ragione di come, alla necessità della tutela del patrimonio storico artistico italiano, caldamente perorata da Camillo Boito, faccia seguito l’obbligo di gestire l’immenso patrimonio storico, artistico, paesistico italiano.
Da Camillo Boito a Corrado Ricci: evoluzione delle attività di «tutela» e di «valorizzazione»
Nora Lombardini
2018-01-01
Abstract
Tutela e valorizzazione sono azioni definite dal Codice dei beni culturali at-traverso le quali lo Stato italiano oggi attua la gestione del patrimonio culturale. Il termine «cultura» ha oggi assunto un significato antropologico, perché ab-braccia non solo le manifestazioni artistiche e le tracce storiche di un popolo e di una civiltà, ma anche manifestazioni con carattere tradizionale e di natura popolare e, per questo, identitarie . La tutela rimanda a un’azione di carattere prescrittivo che affida allo Stato la potestà di esercitare il controllo sugli oggetti riconosciuti come patrimonio cultura-le (così come definito dall’articolo 2 del Codice). La questione del rapporto fra pubblico e privato proposto dalla legge del 2001 , attraverso il procedimento della «cartolarizzazione» del patrimonio immobiliare pubblico, ha acceso dibattiti importanti e ha costretto ad affrontare nuova-mente il tema dell valore dei beni culturali. Il Codice, introducendo e specificando in tempi diversi il concetto e le modalità di valorizzazione, cerca di sancire, come si legge nel punto 3 dell’articolo citato, l’ingresso dei privati nel processo di valorizzazione. Gli anni, solo venti in realtà, che dividono Camillo Boito (1836-1914) da Cor-rado Ricci (1857-1934) vedono evolversi il concetto di restauro del monumento verso un’attività di «valorizzazione» che, se non può essere intesa nel suo attuale significato, così ricco per altro di sfumature, permette di dare ragione di come, alla necessità della tutela del patrimonio storico artistico italiano, caldamente perorata da Camillo Boito, faccia seguito l’obbligo di gestire l’immenso patrimonio storico, artistico, paesistico italiano.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2018_Lombardini_Boito.pdf
Accesso riservato
Descrizione: Pubblicazione
:
Publisher’s version
Dimensione
3.03 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.03 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.