La Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 ha introdotto ufficialmente in ambito comunitario il principio della brevettabilità delle biotecnologie. Anche per le invenzioni biotecnologiche, come per le invenzioni in qualsiasi altro settore tecnico, valgono i requisiti di novità, attività invenzione e applicazione industriale. L'articolo passa in rassegna i punti salienti della direttiva, definendo cosa s'intende per invenzione biotecnologica - che può essere un anticorpo monoclinale, una proteina una sequenza di DNA, ecc... - e spiega il modo di procedere dell'Ufficio Europeo Brevetti nella valutazione dei requisiti di queste invenzioni.
I brevetti nel settore biotecnologico
M. Barbieri
2003-01-01
Abstract
La Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 ha introdotto ufficialmente in ambito comunitario il principio della brevettabilità delle biotecnologie. Anche per le invenzioni biotecnologiche, come per le invenzioni in qualsiasi altro settore tecnico, valgono i requisiti di novità, attività invenzione e applicazione industriale. L'articolo passa in rassegna i punti salienti della direttiva, definendo cosa s'intende per invenzione biotecnologica - che può essere un anticorpo monoclinale, una proteina una sequenza di DNA, ecc... - e spiega il modo di procedere dell'Ufficio Europeo Brevetti nella valutazione dei requisiti di queste invenzioni.File in questo prodotto:
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