La Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 ha introdotto ufficialmente in ambito comunitario il principio della brevettabilità delle biotecnologie. Anche per le invenzioni biotecnologiche, come per le invenzioni in qualsiasi altro settore tecnico, valgono i requisiti di novità, attività invenzione e applicazione industriale. L'articolo passa in rassegna i punti salienti della direttiva, definendo cosa s'intende per invenzione biotecnologica - che può essere un anticorpo monoclinale, una proteina una sequenza di DNA, ecc... - e spiega il modo di procedere dell'Ufficio Europeo Brevetti nella valutazione dei requisiti di queste invenzioni.

I brevetti nel settore biotecnologico

M. Barbieri
2003-01-01

Abstract

La Direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 ha introdotto ufficialmente in ambito comunitario il principio della brevettabilità delle biotecnologie. Anche per le invenzioni biotecnologiche, come per le invenzioni in qualsiasi altro settore tecnico, valgono i requisiti di novità, attività invenzione e applicazione industriale. L'articolo passa in rassegna i punti salienti della direttiva, definendo cosa s'intende per invenzione biotecnologica - che può essere un anticorpo monoclinale, una proteina una sequenza di DNA, ecc... - e spiega il modo di procedere dell'Ufficio Europeo Brevetti nella valutazione dei requisiti di queste invenzioni.
2003
biotecnologie; tutela della proprietà industriale; brevetti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11311/1058403
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