L'articolo esamina l’applicazione dei dettami di legge e normativi finalizzati alla Marcatura CE che conseguono a una serie di osservazioni e riflessioni sull’effettiva acquisizione (tematica e culturale, procedurale e attuativa) nel campo della serramentistica (per gli infissi e i sistemi di facciata). L’indagine, pertanto, si pone lo scopo di esaminare l’apprendimento, la concreta assimilazione (all’interno della gestione tecnica da parte delle aziende di settore, in generale, e dei relativi operatori, in particolare) e la reale proiezione verso i prodotti e la loro installazione. L’analisi si delinea a partire dai fondamenti e dalle specificità determinate dalla promulgazione del «Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 aprile 2011 ed entrato in vigore venti giorni dopo), manifestando gli obiettivi diretti a: - l’incidenza sui requisiti dei prodotti da costruzione, riflettendosi sulle norme e sulle omologazioni tecniche nazionali le cui differenze hanno condotto a condizioni di difficoltà e di ostacolo all’interno del mercato nell’Unione Europea (quindi, con la finalità di semplificare e di chiarire la normativa vigente e migliorarne sia la trasparenza sia l’efficacia dei provvedimenti in atto, sostituendo la Direttiva n. 89/106/CEE); - la cessazione della “Dichiarazione di Conformità”, provvedendo all’emissione della “Dichiarazione di Prestazione” che richiede di esplicitare le prestazioni offerte dal prodotto (ovvero, in particolare, di non indicare i contenuti appresi all’interno delle “norme di prodotto” quanto di esprimere le effettive prestazioni emerse e riscontrate attraverso la verifica e la misura mediante i test di laboratorio); - la trasformazione “processuale” del riferimento legislativo, che stabilisce la correlazione tra l’assetto delle “esigenze” da soddisfare e la tipologia del prodotto che può assolverle, secondo le prestazioni (“minime”) attestate attraverso l’imposizione a passare al vaglio delle “norme armonizzate” e, quindi, uguali all’interno dei Paesi dell’Unione Europea; - la concezione effettiva e applicata di “prestazione” dei prodotti (che, nel caso dei serramenti e dei sistemi di facciata, sono intesi come “kit fabbricati” ovvero come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati), diversa dall’espressione di “requisito” oppure dovuta a un dato, o parametro, afferente a una specificità fisica e funzionale.

Applicazione marcatura CE: dalla produzione alla realtà del mercato

NASTRI, MASSIMILIANO
2016-01-01

Abstract

L'articolo esamina l’applicazione dei dettami di legge e normativi finalizzati alla Marcatura CE che conseguono a una serie di osservazioni e riflessioni sull’effettiva acquisizione (tematica e culturale, procedurale e attuativa) nel campo della serramentistica (per gli infissi e i sistemi di facciata). L’indagine, pertanto, si pone lo scopo di esaminare l’apprendimento, la concreta assimilazione (all’interno della gestione tecnica da parte delle aziende di settore, in generale, e dei relativi operatori, in particolare) e la reale proiezione verso i prodotti e la loro installazione. L’analisi si delinea a partire dai fondamenti e dalle specificità determinate dalla promulgazione del «Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 aprile 2011 ed entrato in vigore venti giorni dopo), manifestando gli obiettivi diretti a: - l’incidenza sui requisiti dei prodotti da costruzione, riflettendosi sulle norme e sulle omologazioni tecniche nazionali le cui differenze hanno condotto a condizioni di difficoltà e di ostacolo all’interno del mercato nell’Unione Europea (quindi, con la finalità di semplificare e di chiarire la normativa vigente e migliorarne sia la trasparenza sia l’efficacia dei provvedimenti in atto, sostituendo la Direttiva n. 89/106/CEE); - la cessazione della “Dichiarazione di Conformità”, provvedendo all’emissione della “Dichiarazione di Prestazione” che richiede di esplicitare le prestazioni offerte dal prodotto (ovvero, in particolare, di non indicare i contenuti appresi all’interno delle “norme di prodotto” quanto di esprimere le effettive prestazioni emerse e riscontrate attraverso la verifica e la misura mediante i test di laboratorio); - la trasformazione “processuale” del riferimento legislativo, che stabilisce la correlazione tra l’assetto delle “esigenze” da soddisfare e la tipologia del prodotto che può assolverle, secondo le prestazioni (“minime”) attestate attraverso l’imposizione a passare al vaglio delle “norme armonizzate” e, quindi, uguali all’interno dei Paesi dell’Unione Europea; - la concezione effettiva e applicata di “prestazione” dei prodotti (che, nel caso dei serramenti e dei sistemi di facciata, sono intesi come “kit fabbricati” ovvero come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati), diversa dall’espressione di “requisito” oppure dovuta a un dato, o parametro, afferente a una specificità fisica e funzionale.
2016
Tecnologia dell'architettura. Sistemi di involucro.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11311/1015728
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